Modifica dello schema di responsabilità solidale nel settore dei viaggi tutto compreso

1/3/22

Modifica dello schema di responsabilità solidale nel settore dei viaggi tutto compreso

Oggi, 1° marzo 2022, la legge 4/2022, del 25 febbraio, sulla tutela dei consumatori e degli utenti in situazioni di vulnerabilità sociale ed economica, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato ed entrerà in vigore domani.

Questa legge, che trae origine dal Regio Decreto Legge 1/2021, del 19 gennaio, sulla protezione dei consumatori e degli utenti in situazioni di vulnerabilità sociale ed economica, prevede, tra le altre novità, una modifica della normativa sui viaggi tutto compreso per eliminare il regime di responsabilità solidale che fino ad oggi è stato applicato tra le agenzie di vendita all'ingrosso/organizzazione e i rivenditori/dettaglianti per il corretto adempimento dei servizi di viaggio inclusi nel contratto, accogliendo così una delle principali richieste per cui il settore delle agenzie di viaggio si è battuto negli ultimi anni.

Il regime di solidarietà tra agenzie all'ingrosso e al dettaglio fa sì che il cliente che contratta un pacchetto turistico possa rivendicare la propria responsabilità (richiedere il risarcimento per un inadempimento del pacchetto turistico o per una prestazione difettosa del servizio, tra le altre cose) nei confronti di una qualsiasi di esse, indipendentemente dal fatto che l'agenzia rivendicata abbia contribuito o meno all'inadempimento. Certo, la legge riconosce il successivo diritto di rivalsa nei confronti dell'agenzia realmente inadempiente, ma questo non ripara il danno al flusso di cassa dell'agenzia rimborsante, come abbiamo visto in occasione dei rimborsi avvenuti a seguito delle cancellazioni da parte di COVID19.

Pertanto, le agenzie di vendita al dettaglio (nella stragrande maggioranza dei casi) sono state obbligate a risarcire i loro clienti per queste violazioni, nonostante non siano direttamente responsabili della fornitura dei servizi contrattuali che compongono il pacchetto, ma solo di essere il punto di vendita di tali servizi.

Sappiamo già che tutta la legislazione sui consumatori e sugli utenti ha origine nelle successive direttive che sono state adottate dalle istituzioni comunitarie per armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea in questo settore, anche nel campo dei viaggi tutto compreso, inteso come pilastro fondamentale per la realizzazione del mercato comune; tuttavia, il principio di solidarietà tra agenzie non era tra le sue linee guida.

Infatti, tale principio, richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per "l'esigenza di unificare la dottrina in merito all'interpretazione dell'art. 11 della legge 21/1995 sui viaggi tutto compreso, porta a ritenere che la responsabilità del grossista o dell'organizzatore sia solidale con quella del dettagliante o dell'agente di viaggio nei confronti del consumatore, ferma restando l'esigenza di restituire il prodotto. 11 della legge 21/1995 sui viaggi tutto compreso porta a ritenere che la responsabilità del grossista o dell'organizzatore sia solidale con quella del dettagliante o dell'agente di viaggio nei confronti del consumatore, fatte salve le azioni di restituzione che possono sussistere tra loro" (sentenza della sezione civile del 20 gennaio 2010), è stato positivizzato nella riforma dell'ormai lontana legge del 1995, nonché nel Testo Unico della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e altre norme complementari approvato con il Regio Decreto 1/2007, del 16 novembre, la cui ultima versione si trovava all'articolo 161 secondo la formulazione data dal Regio Decreto Legge 23/2018, del 21 dicembre, senza che vi fosse un obbligo di armonizzazione su questo punto.

Ebbene, questo regime termina con la legge approvata, poiché la riforma stabilisce che le agenzie "saranno responsabili nei confronti del viaggiatore solo per il corretto adempimento dei servizi di viaggio inclusi nel contratto, secondo gli obblighi che corrispondono loro in virtù del loro ambito di gestione del pacchetto, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere eseguiti da loro stesse o da altri fornitori".

In questo modo, l'agenzia sarà responsabile solo delle conseguenze che derivano dal suo ambito di gestione; tuttavia, il consumatore avrà il diritto di rivolgere le sue richieste di risarcimento per inadempienza o prestazione difettosa rispetto ai servizi che compongono il pacchetto, indistintamente agli organizzatori o ai rivenditori, che saranno obbligati a informare il viaggiatore sul regime di responsabilità esistente, a trattare il reclamo direttamente o attraverso il rinvio alla parte appropriata, nonché a informare il viaggiatore sullo stato di avanzamento del reclamo, anche se questo esula dal loro ambito di gestione.

La mancata gestione del reclamo da parte del rivenditore comporta la sua responsabilità in solido con l'organizzatore nei confronti del viaggiatore per il corretto adempimento degli obblighi di viaggio tutto compreso che sono stati messi in discussione. Allo stesso modo, la mancata gestione del reclamo da parte dell'organizzatore implica la sua responsabilità in solido con il dettagliante nei confronti del viaggiatore per il corretto adempimento degli obblighi del viaggio tutto compreso che corrispondono al dettagliante in virtù del suo ambito di gestione.

Ciò significa che la legge sanziona le agenzie di viaggio che non gestiscono correttamente il reclamo del viaggiatore con il regime della responsabilità solidale, rendendo la gestione del reclamo il vero "nodo" della solidarietà tra agenzie, rafforzata dal fatto che è l'agenzia che riceve il reclamo a dover dimostrare di aver agito con diligenza e immediatezza una volta presentato dal cliente.

D'altra parte, la revisione del regime di responsabilità tra le agenzie coinvolte in un pacchetto mantiene intatto il diritto di rivalsa nei confronti della parte effettivamente responsabile dell'adempimento dell'obbligazione derivante dal pacchetto, nonché il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi che hanno contribuito al verificarsi dell'evento per il quale si è verificato il risarcimento, la riduzione del prezzo o l'adempimento di un'obbligazione che non corrispondeva all'agenzia contestata.

In breve, la modifica del regime di responsabilità delle agenzie approvata oggi sembra porre fine a uno dei principali motivi di discussione che si sono sviluppati nel settore turistico negli ultimi anni.

José Luis Valencia (Avvocato T&L)