12/7/21
Scadenze obbligazionarie e ripresa del viaggio
Recentemente, il 21 giugno di quest'anno, è stata raggiunta la data fondamentale stabilita dall'articolo 36.4 del Regio Decreto Legge 11/2020 del 31 marzo. del Regio Decreto-Legge 11/2020, del 31 marzo, che adotta ulteriori misure sociali ed economiche urgenti per far fronte alla COVID-19, per il rimborso, da parte degli organizzatori o, se del caso, dei rivenditori, di qualsiasi pagamento effettuato dai clienti per i pacchetti turistici che sono stati cancellati a causa della COVID-19 e per i quali, in sostituzione, è stato fornito un voucher che riflette l'importo dovuto.
Durante i primi mesi della pandemia, in base alle disposizioni contenute nel regio decreto legge 11/2020, i consumatori hanno ricevuto dei voucher, la cui accettazione era obbligatoria per loro e facoltativa per l'organizzatore e il rivenditore. La maggior parte delle aziende li forniva, all'epoca, per evitare i possibili problemi di liquidità che il rimborso dei viaggi annullati a causa della COVID-19 avrebbe causato loro. Il pallone d'ossigeno che il legislatore aveva fornito all'epoca è stato ora sgonfiato: l'importo indicato sui voucher deve essere rimborsato su richiesta del consumatore.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, poiché "il periodo di validità del voucher è scaduto" e il voucher non è stato utilizzato per un altro viaggio,"il consumatore può richiedere il rimborso completo di qualsiasi pagamento effettuato".
Detto questo, quali sono le opzioni a disposizione degli organizzatori o, se del caso, dei rivenditori di fronte alla possibilità, attualmente offerta ai consumatori dalle norme, di chiedere il rimborso delle somme dovute?
In primo luogo, prima di procedere con i rimborsi, ci sono due opzioni che vale la pena di provare, in quanto libererebbero l'obbligato al rimborso dall'obbligo di versare importi finanziari. La prima consiste nell'offrire, sin da ora, ai clienti in possesso dei voucher viaggi sostitutivi a cui applicare l'importo dei voucher, mentre la seconda consiste nel raggiungere un accordo tra le parti per estendere il voucher. Entrambe le opzioni consentono, con il consenso dei clienti, di evitare esborsi che potrebbero portare le aziende a possibili problemi di liquidità, contrattando un nuovo viaggio o dilazionando il pagamento. In nessuno di questi casi va dimenticata, ovviamente, la necessità imprescindibile che questo accordo venga formalizzato tra le parti attraverso un documento.
Se nessuna delle opzioni proposte viene accettata dal consumatore, gli importi dovuti ai clienti devono essere rimborsati dall'agenzia stessa o dai fornitori dei servizi di viaggio che compongono il pacchetto, poiché l'articolo 161 del Regio Decreto Legislativo 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo rivisto della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e di altre leggi complementari, stabilisce la responsabilità solidale tra organizzatori e rivenditori, indipendentemente da chi è responsabile dell'esecuzione dei servizi.
Se al momento non è possibile pagare il 100% dell'importo corrispondente al voucher, come è evidente che dal 21 giugno di quest'anno si è verificata una valanga di richieste, un'altra opzione è quella di offrire al cliente un piano di pagamento che stabilisca l'importo da pagare a rate e la data in cui ciascuno degli importi deve essere pagato. Questo piano di pagamento dovrebbe essere ben documentato con l'unico scopo di poter dimostrare, in caso di future richieste di risarcimento, che il cliente era a conoscenza e ha accettato la suddivisione dei pagamenti proposta dall'organizzatore/rivenditore.
Premesso quanto sopra, se l'organizzatore o il rivenditore non raggiunge l'accordo desiderato con i clienti, e non è in grado di far fronte ai pagamenti di tutti gli importi che si riflettono nel voucher e di cui è stato richiesto il rimborso, o se uno qualsiasi dei pagamenti stabiliti nel calendario non viene rispettato, il cliente presenterà quasi certamente un reclamo che verrà effettuato direttamente (telefonata, e-mail, ecc.) o sotto forma di Modulo di reclamo, che, a seconda della Comunità Autonoma in cui si trovano gli obbligati, dovrà essere risposto entro un determinato periodo di tempo e, in ogni caso, entro un determinato periodo di tempo e, in ogni caso, entro un determinato periodo di tempo.) o sotto forma di Modulo di reclamo che, a seconda della Comunità autonoma in cui si trovano i debitori, dovrà essere compilato entro un determinato periodo di tempo e, in ogni caso, mai in un periodo superiore a un mese. Il modulo di reclamo può essere presentato dal consumatore ad altri organismi, come le organizzazioni dei consumatori e degli utenti (ad esempio OCU, FACUA, ecc.) o gli uffici comunali di informazione dei consumatori (OMIC). Allo stesso modo, deve essere data una risposta alla loro richiesta, tenendo presente che il caso può essere deferito d'ufficio all'autorità competente in materia di consumo o turismo, che può avviare una procedura di ispezione per accertare le circostanze specifiche e determinare se le azioni del datore di lavoro sono state appropriate.
Se il consumatore non ottiene una risposta in via extragiudiziale o se la risposta offerta dall'organizzatore o, se del caso, dal rivenditore, non soddisfa o non risponde alle sue esigenze, può ricorrere (o può farlo direttamente, evitando la via extragiudiziale) ad un'azione legale per difendere i suoi interessi, essendo a questo punto molto importante l'ammontare della somma richiesta, tenendo presente che, sempre, se questa è superiore a 2.000 euro, la difesa con l'assistenza di un avvocato e di un legale sarà obbligatoria.
Noi di TOURISM & LAW siamo a disposizione di tutti gli imprenditori che sviluppano la loro attività nel settore affinché, dopo aver analizzato la loro situazione e con la nostra esperienza e il nostro approccio legale, possiamo fornire a ciascuno di loro soluzioni ottimali per ogni caso con l'unico obiettivo di ridurre al minimo i rischi e garantire la sopravvivenza delle aziende.

Inés Aguinaliu (Avvocato T&L)