Il nuovo registro dei viaggiatori e il suo impatto sulle società di intermediazione nelle attività di alloggio e noleggio auto.

16/12/22

Il nuovo registro dei viaggiatori e il suo impatto sulle società di intermediazione nelle attività di alloggio e noleggio auto.

È passato più di un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del Regio Decreto 933/2021, del 26 ottobre, che stabilisce gli obblighi di registrazione documentale e di informazione delle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di alloggio e di noleggio di veicoli a motore. Tuttavia, sarà il 2 gennaio 2023, data fissata dal regolamento come data di entrata in vigore degli obblighi di comunicazione, che ne verrà accertata la trascendenza, anche se la reale portata di questo obbligo non potrà essere determinata fino a quando non avrà luogo il suo sviluppo normativo.

Potremmo dire che, con questo regolamento, il Ministero dell'Interno, attraverso il Governo spagnolo, stabilisce un "nuovo impianto normativo" per il registro dei viaggiatori e il noleggio di veicoli a motore, le cui origini risalgono al decreto precostituzionale 1513/1959, del 18 agosto, in relazione ai documenti che gli esercizi alberghieri e di ristorazione devono fornire per l'ingresso dei viaggiatori, poi sostituito dall'Ordinanza INT/1922/2003, del 3 luglio, sui libri di registrazione e sui rapporti di ingresso, e dall'Ordinanza del 16 settembre 1974, sul controllo governativo delle auto a noleggio.

L'obiettivo è quello di uniformare la procedura di registrazione e comunicazione dei dati degli utenti di questo tipo di servizio, informatizzandola e centralizzandola, ottemperando così al mandato previsto dall'articolo 25.2 della Legge Organica 4/2015, del 30 marzo, sulla protezione della sicurezza dei cittadini, titolo che abilita il regolamento, con il fine ultimo di "perseguire la sicurezza dei cittadini di fronte alle minacce terroristiche e ad altri crimini molto gravi commessi dalle organizzazioni criminali".

Il nuovo impianto di cui stiamo parlando, nei termini in cui è stato redatto, aumenta notevolmente il tipo di dati personali che devono essere forniti al Ministero dell'Interno, incorporando, tra gli altri, dati sulla transazione economica come i tipi o i mezzi di pagamento, o dati sul viaggiatore, sul noleggiatore di veicoli o sul conducente stesso, come il numero di telefono fisso, l'indirizzo e-mail o il grado di parentela con altri viaggiatori; Specifica inoltre il regime sanzionatorio da applicare, inserendo la violazione delle sue norme nel catalogo previsto dalla Legge sulla protezione della sicurezza pubblica, e rendendo quindi possibili sanzioni fino a 30.000 euro nel caso in cui il veicolo non sia stato utilizzato.30.000 euro in caso di infrazioni gravi.

Tuttavia, la novità più eclatante è l'incorporazione degli operatori turistici e delle piattaforme digitali che intermediano l'attività di alloggio e di noleggio di veicoli a motore quando viene svolta in Spagna come soggetti obbligati a rispettarla.

Ciò significa che un'agenzia di viaggi che vende un pernottamento in hotel a Valencia, o fornisce un'auto a noleggio a un cliente, deve essere registrata nel sistema del Ministero dell'Interno, raccogliere i propri dati e procedere con la comunicazione entro un termine che il regolamento stesso stabilisce in un periodo massimo di ventiquattro ore dal momento non solo della contrattazione del servizio, ma anche, nel caso in cui questo venga annullato.

L'obiettivo è quello di ottenere l'intera fotografia della transazione di alloggio e di noleggio di autoveicoli, dalla sua vendita, indipendentemente dal canale distributivo, fino all'erogazione finale del servizio, e anche la "storia" del contratto stesso, che deve essere conservata per un periodo di tre anni, e questo, come dicevamo, con l'obiettivo di prevenire i reati di terrorismo o altri gravi crimini, in quanto si capisce che pernottamenti e veicoli giocano un ruolo essenziale nella loro logistica.

Il significato di questi termini deve essere ora appreso dalle agenzie di viaggio, dalle OTA e dai tour operator, e può essere sistematizzato in due obblighi: l'obbligo di registrazione documentale, cioè la tenuta di un registro informatizzato in cui sono raccolti i dati relativi alle operazioni svolte in agenzia di viaggio, e l'obbligo di comunicazione, cioè la registrazione dell'agenzia nel sistema del Ministero dell'Interno come soggetto obbligato, e la comunicazione quotidiana dei dati registrati nella sua sede.

Non abbiamo dubbi che queste aziende si troveranno di fronte a un compito arduo, che richiederà loro di dedicare parte delle loro risorse umane, che le costringerà a fare formazione in materia, se non ad assumere nuovo personale, senza contare che dovranno adattare, ancora una volta, le loro politiche sulla privacy per avvertire i clienti che i loro dati personali saranno raccolti e comunicati per le finalità sopra citate.

Alla luce di quanto detto, non ci stupisce l'indignazione del settore in questa vicenda perché, in fin dei conti, il nuovo regolamento li inserisce in una rete di punti informativi con cui il Ministero dell'Interno svolge la sua attività di polizia preventiva che, senza metterne in dubbio la giustificazione in questa sede, ci sembra del tutto sproporzionata, visto che, in fin dei conti, stiamo pur sempre parlando di intrusioni nella vita personale e familiare degli utenti di alloggi e autoveicoli e di protezione dei loro dati personali.

È vero che lo sviluppo del regolamento (che dovremmo avere prima del 2 gennaio 2023) potrebbe correggere questa sproporzione, in particolare per quanto riguarda il tipo di dati richiesti, ma vediamo complicato che, una volta incorporate le società di intermediazione in questo compito di controllo e registrazione, ci sia un'inversione di rotta per esentarle. Solo una sentenza del tribunale che metta in discussione la validità dell'intero sistema porterebbe alla loro esclusione.

Hortensio Santos Palma (Avvocato T&L)