Intrusività nel settore delle agenzie di viaggio

12/7/21

Intrusività nel settore delle agenzie di viaggio

In questo articolo tratterò un argomento di grande attualità, - non perché sia sorto in questi tempi - ma perché in queste circostanze più difficili di perdita di lavoro a causa delle misure che si sono dovute adottare nella lotta contro il COVID19, e che non c'è altra scelta se non quella di cercare di cavarsela con quella che ormai da tempo viene chiamata imprenditorialità. A ciò si aggiunge il fatto che il confinamento da parte della Covid19 ha dato un grande impulso all'uso dei media online che facilitano maggiormente la mediazione turistica, il che può far sì che l'attività delle agenzie di viaggio venga svolta in pratica da chi non lo è.

Non dobbiamo perdere di vista il fatto che l'attività di agenzia di viaggi è regolamentata, per cui entrare nel settore delle agenzie di viaggi senza rispettare i requisiti necessari implica un'intrusione professionale. 

Pertanto, tale pratica comporta un rischio elevato per il mercato, in quanto ha conseguenze a danno, da un lato, dei diritti e delle garanzie dei consumatori, dall'altro, della concorrenza sul mercato, che viene descritta come sleale nei confronti delle agenzie legali; infine, costituisce una violazione dell'ordine pubblico in quanto non rispetta gli obblighi legali stabiliti dalle norme giuridiche relative all'esclusiva che le agenzie di viaggio hanno nell'organizzazione e nella vendita di pacchetti turistici.

È vero che l'esigenza di imprenditorialità sopra descritta si traduce nella grande tentazione, profondamente radicata nell'idiosincrasia rocambolesca del nostro Paese, di svolgere, in questo caso, l'attività di agenzia di viaggi da parte di chi non è legalmente iscritto nei corrispondenti Registri esistenti a questo scopo in ciascuna delle comunità autonome, né, ovviamente, rispettare gli altri obblighi che per legge devono essere assunti dagli agenti di viaggio onesti, come l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile (in quasi tutte le comunità), né avere la garanzia contro l'insolvenza a favore dei consumatori, né essere tassati secondo il regime IVA corrispondente, ecc? Non mi dilungo oltre.

L'inosservanza di questi obblighi pone il consumatore in una situazione di evidente rischio, in quanto contratta senza le dovute garanzie. In secondo luogo, questa inosservanza per quanto riguarda le agenzie di viaggio significa che esse agiscono in una situazione di concorrenza sleale e, infine, l'amministrazione turistica competente è obbligata a svolgere attività ispettive, investigative e sanzionatorie, il che si traduce in un investimento di risorse per l'indagine e il perseguimento di questo tipo di attività invasiva, con l'impiego di tali risorse per altri tipi di azioni come, ad esempio, la promozione del turismo nazionale.

Il danno arrecato al mercato da questo tipo di attività nel nostro Paese è enorme.

Insomma, stiamo parlando di un settore i cui servizi sono generalmente rivolti ai consumatori finali di pacchetti turistici con destinazioni per lo più all'estero, che devono ovviamente essere forniti con le massime garanzie, e naturalmente con la professionalità degli agenti che sono riconosciuti come tali con la loro iscrizione pubblica nei registri del turismo di ogni comunità.

Nel nostro Paese, la regolamentazione dell'attività delle agenzie di viaggio è delegata a ciascuna delle comunità autonome che hanno approvato la legislazione corrispondente, a sua volta modificata per adeguarla alla normativa europea, e il suo recepimento nella normativa nazionale.

Come sapete, esistono 17 comunità autonome, ognuna delle quali ha 17 regolamenti con valore di legge che regolano la gestione del turismo nel loro territorio (con alcune eccezioni), e 17 regolamenti che disciplinano in modo approfondito l'attività delle agenzie di viaggio. Non ho intenzione di analizzare e spiegare tutti i 34 regolamenti, ma solo in modo generale e comune, e cercherò di non farlo in modo molto giuridico.

Ho scelto, a titolo di esempio, fondamentalmente le norme della Comunità di Madrid, ma potrebbero benissimo essere quelle di qualsiasi altra comunità, che in generale sono molto simili sulla questione dell'intrusione professionale.

Inizierò affermando che si definiscono imprese turistiche tutte quelle che, dietro pagamento di un prezzo e in modo professionale e abituale, in modo permanente o temporaneo, forniscono servizi nel campo dell'attività turistica. Le imprese turistiche comprendono le imprese di intermediazione, di cui fanno parte le agenzie di viaggio.

E cosa sono le agenzie di viaggio? Ebbene, sono considerate agenzie di viaggio le imprese che, dopo aver presentato una dichiarazione di responsabilità alla Direzione Generale del Turismo, esercitano professionalmente e commercialmente attività di mediazione e/o organizzazione di servizi turistici, e possono utilizzare mezzi propri per fornirli, e devono essere in possesso della licenza corrispondente, cioè a Madrid il CICMA (Codice di Identificazione della Comunità di Madrid, ad esempio nelle Isole Baleari è il CIBAL, in Castiglia e León è il CICL, ecc.)

Inoltre, va ricordato che l'attività di mediazione e organizzazione di servizi turistici considerati come pacchetti turistici rientra nella competenza esclusiva delle agenzie di viaggio.

Ciò premesso, e di conseguenza, l'offerta, l'esercizio o la pubblicità con qualsiasi mezzo di diffusione delle attività commerciali delle agenzie di viaggio senza essere in possesso della relativa licenza sarà sanzionata amministrativamente e il relativo procedimento sarà avviato d'ufficio o su istanza di parte.

Di conseguenza, l'offerta, la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività senza aver presentato la dichiarazione di responsabilità prevista dalla normativa turistica è considerata un'infrazione molto grave, che prevede la sanzione di una multa da 30.001 a 300.000 euro.

D'altra parte, non possiamo non fare riferimento alle nuove tecnologie e alla vendita online di pacchetti turistici, e di conseguenza allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggi, che oltre a tutte le norme e gli obblighi sopra citati, devono essere rispettate anche le norme specifiche della Legge 34/2002, dell'11 luglio, sui servizi della società dell'informazione e del commercio elettronico.

Infine, quali azioni possiamo intraprendere in caso di rilevamento di un intruso professionale nel nostro settore?

Il problema principale è raccogliere tutti i tipi di prove delle azioni dell'intruso nel mercato delle agenzie di viaggio, come ad esempio ottenere la pubblicità utilizzata (brochure, offerte, promozioni, manifesti pubblicitari, ecc.), nonché stampe cartacee delle offerte pubblicate su Internet, ad esempio.

Si tratta di articolare e motivare correttamente l'eventuale denuncia alle autorità competenti, per la quale vi consiglio di rivolgervi al vostro studio legale di fiducia, in modo che la denuncia sia ben fondata e consenta, a titolo indicativo, a chi è responsabile dell'amministrazione di avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intruso.

Le azioni che si possono intraprendere e a quale amministrazione ci si deve rivolgere dipendono da ogni situazione specifica, da qui la mia raccomandazione di rivolgersi ad un avvocato che saprà indirizzare bene la questione, in quanto si possono utilizzare diversi canali, come ad esempio una denuncia alla Direzione Generale del Turismo di ogni comunità in cui l'intruso svolge l'attività, oppure presentare una denuncia alle autorità di ogni comunità presso il corrispondente Servizio di Difesa della Concorrenza, e/o adire i tribunali civili per concorrenza sleale o addirittura, se si tratta di una sorta di truffa o imbroglio, la giurisdizione penale, una scelta che dipenderà da ogni caso specifico.

In ogni caso, però, deve essere argomentata e supportata dalle prove più solide che si possono trovare.

José Luis Valencia (Avvocato T&L)