16/12/22
Quando un pacchetto può essere annullato senza spese di cancellazione per il viaggiatore e quando no: "Forza maggiore personale".
Il viaggiatore può decidere, prima dell'inizio del pacchetto, di annullare un pacchetto senza dover pagare le spese di annullamento all'organizzatore o, se del caso, al rivenditore nei seguenti casi: quando viene informato di un aumento del prezzo totale del pacchetto (dovuto a determinati eventi) superiore all'8%, quando l'organizzatore modifica in modo significativo e unilaterale le condizioni del contratto in modo da comportare cambiamenti sostanziali, oppure, quando non è possibile soddisfare uno dei requisiti speciali richiesti dal consumatore in relazione a determinate esigenze particolari del viaggiatore accettate dall'organizzatore.
Oltre ai casi di cui sopra, il viaggiatore può anche recedere dal contratto di viaggio tutto compreso prima dell'inizio del viaggio, senza dover pagare alcuna penale e avendo diritto al rimborso di qualsiasi pagamento effettuato "quando si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle vicinanze che compromettano in modo significativo l'esecuzione del pacchetto o il trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione" (articolo 160.2. del Regio Decreto Legislativo 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo rivisto della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e altre leggi complementari).
Prima del recepimento della DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 concernente i viaggi tutto compreso e i servizi di viaggio collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, nel diritto nazionale con il regio decreto legge 23/2018 del 21 dicembre, recependo le direttive sui marchi, sul trasporto ferroviario e sui viaggi tutto compreso e sui servizi di viaggio collegati, l'articolo indicava che "in qualsiasi momento il consumatore e l'utente possono annullare i servizi richiesti o contrattati, avendo diritto al rimborso delle somme versate, ma devono risarcire l'organizzatore o il rivenditore negli importi indicati di seguito, a meno che tale interruzione non avvenga per cause di forza maggiore [....]".
In caso di controversie sull'applicazione o meno delle penali di annullamento, i giudici, sotto l'egida della precedente normativa, hanno ritenuto che, ad esempio, una causa medica personale di un consumatore che gli impedisse di godere del pacchetto come era stato contrattato, fosse una causa di risoluzione per "forza maggiore" e, pertanto, l'applicazione delle penali di annullamento precedentemente comunicate al viaggiatore non fosse applicabile. Ciò ha danneggiato gli organizzatori e i rivenditori, in quanto era l'imprenditore a doversi "accollare" le conseguenze della cancellazione di un viaggiatore dovuta a una causa estranea alla fornitura della vacanza.
Con il cambio di formulazione avvenuto con la DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, successivamente recepita con l'entrata in vigore del Regio Decreto-Legge 23/2018, che modifica il Regio Decreto Legislativo 1/2007, il legislatore europeo ha eliminato la "forza maggiore personale".
Pertanto, solo le"circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione" sono considerate forza maggiore, che danno al viaggiatore il diritto di annullare il viaggio e di ottenere il rimborso completo di qualsiasi pagamento effettuato, e che, inoltre, ma non solo,"incidono in modo significativo sull'esecuzione del viaggio o sul trasporto di passeggeri verso il luogo di destinazione". In altre parole, non è sufficiente che si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione, ma è necessario che esse incidano in modo significativo sull'esecuzione del viaggio o sul trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione e, pertanto, un'eventuale forza maggiore non è un motivo di cancellazione volontaria che dà diritto al viaggiatore di ottenere il rimborso di qualsiasi pagamento effettuato.
In questo senso si pronunciano i giudici spagnoli, ad esempio nella Sentenza n. 14/2021, del 27 gennaio, della I Sezione del Tribunale Provinciale di Guadalajara "[...] per il legislatore il motivo del recesso è irrilevante. Si limita a riconoscere tale facoltà ("di annullare i servizi richiesti"), solo che deve lasciare indenne il rivenditore, che non deve sostenere i costi di gestione o gli eventuali costi di annullamento" o la Sentenza n. 86/2022, del 4 marzo, del Tribunale di Bilbao n. 11 "la causa del recesso non può essere considerata come forza maggiore [...] l'attore giustifica che il recesso dal contratto non costituisce forza maggiore [...] l'attore giustifica il fatto che i servizi richiesti non sono stati forniti dal rivenditore, ma che il rivenditore deve sostenere i costi di gestione o gli eventuali costi di annullamento". ...] il ricorrente giustifica che il motivo del recesso era la situazione di gravidanza a rischio dopo la prenotazione, una situazione paragonabile a una malattia, ma che non costituisce una causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 160 del TR, che si riferisce espressamente a "circostanze inevitabili e straordinarie sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze".
Proprio per coprire le situazioni di possibile "forza maggiore personale", il legislatore ha stabilito, nell'ambito degli obblighi di informazione dell'organizzatore o, se del caso, del venditore al dettaglio, nei confronti del consumatore prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di viaggio tutto compreso o da un'offerta corrispondente, l'obbligo di fornire al viaggiatore"informazioni sulla sottoscrizione di un'assicurazione facoltativa che copra i costi derivanti nel caso in cui il viaggiatore decida di recedere dal contratto o i costi di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di incidente, malattia o morte". (Articolo 153.1.h) del Regio Decreto Legislativo 1/2007).
Per far fronte a situazioni di possibile "forza maggiore personale", i viaggiatori hanno la possibilità di stipulare una polizza assicurativa che copra le spese eventualmente sostenute. Tutto questo a patto che la causa di annullamento del viaggio addotta dalla persona che annulla sia contenuta nel testo delle condizioni di polizza, poiché è chiaro che l'assicurazione non potrà mai coprire tutte le cause che possono verificarsi nel corso della vita.

Inés Aguinaliu (Avvocato T&L)